Vai al contenuto

Il self check-in è ancora possibile. Il riconoscimento no

La notizia è passata come «vietate le keybox». Non è esatto, e la differenza cambia cosa devi fare domattina quando arriva un ospite.

Verificato il 6 agosto 2026.

In una riga

Puoi continuare a far entrare l'ospite da solo, con la keybox o con una serratura smart. Quello che non puoi più fare è mandargli il codice senza aver verificato, di persona o in video, che sia davvero lui.

Cosa è successo, in ordine

Il 18 novembre 2024 il Ministero dell'Interno emana la circolare prot. 38138: chi gestisce strutture ricettive e locazioni brevi deve verificare di persona la corrispondenza fra il documento acquisito e chi si presenta. Il TAR del Lazio la sospende. Il 21 novembre 2025 il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 9101/2025 annulla la decisione del TAR e ripristina la circolare per intero. Da quel giorno l'obbligo è pienamente in vigore.

Cosa resta permesso

  • Il riconoscimento a distanza, purché avvenga con un collegamento video in tempo reale che accerti la corrispondenza fra la persona e il documento nel momento in cui accede.
  • Il videocitofono, se ti permette di vedere chi entra e confrontarlo col documento.
  • La videochiamata prima o durante l'arrivo, con l'ospite che mostra il documento in diretta.
  • La keybox e la serratura smart in sé: la sentenza non le vieta. Vieta di usarle senza aver verificato chi entra.
  • Il check-in digitale, la raccolta dei dati online e l'invio automatico ad Alloggiati Web: quella parte non è mai stata in discussione.

Cosa non basta più

  • Mandare il codice della keybox e basta, senza mai vedere l'ospite.
  • Raccogliere i documenti online e considerare chiusa l'identificazione: il documento dice chi è il titolare, non chi sta entrando.
  • Delegare la verifica al portale di prenotazione: l'obbligo è di chi gestisce la struttura.

Cosa fare, in pratica

Il punto è organizzarsi perché la verifica avvenga davvero e resti dimostrabile. Chi gestisce poche case può farlo con una videochiamata di trenta secondi all'arrivo. Chi ne gestisce molte ha bisogno di un modo per sapere, a colpo d'occhio, chi è stato verificato e chi no — e di poterlo dimostrare a distanza di mesi, quando nessuno ricorda più quel pomeriggio di agosto.

La parte di cui non parla nessuno: la prova

La circolare dice che devi verificare. Non dice come dimostrare di averlo fatto. In un controllo la differenza fra «l'ho fatto» e «risulta che l'ho fatto, il giorno tale, in questo modo» è tutta, ed è la ragione per cui tenere un registro delle verifiche conviene anche se nessuna norma lo impone espressamente.

Cosa questa guida non può dirti

  • Non esiste una sanzione scritta apposta per il mancato riconoscimento de visu: l'obbligo discende dai doveri di comunicazione dell'art. 109 TULPS, la cui violazione è punita dall'art. 17 TULPS con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Come questo si applichi al solo riconoscimento non è chiarito da nessun atto che abbiamo trovato.
  • Non è chiarito se e come la verifica valga per i minori e per chi arriva in famiglia, cioè per le persone che alla Questura si comunicano senza gli estremi del documento.
  • Non è indicato per quanto tempo conservare l'eventuale prova della verifica.
  • Le interpretazioni delle Questure territoriali possono differire: questa guida riporta gli atti nazionali, non le prassi locali.

Fonti

  • Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024.
  • Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 9101/2025, pubblicata il 21 novembre 2025.
  • R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), artt. 109 e 17.